Imposta di soggiorno

Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) il Comune di Misiliscemi ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2025 l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/12/2024.

Chi deve pagare (soggetto passivo)
  • Chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extra alberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i. (alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Misiliscemi e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Misiliscemi.
Chi non deve pagare
  • I residenti nel comune di Misiliscemi
  • I minori entro il decimo anno di età
  • I disabili, i malati, coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente (l’esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero)
  • Volontari della protezione civile e forze dell’ordine in servizio in caso di calamità
  • Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti
  • Studenti e partecipanti a progetti e scambi culturali e di studio organizzati dall’Amministrazione Comunale di Misiliscemi: l’esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Misiliscemi attestante la partecipazione
  • Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale di Misiliscemi
  • Coloro che soggiornano nei periodi dall’1 gennaio al 31 marzo e dall’1 novembre al 31 dicembre
  • I lavoratori non residenti che svolgono attività lavorativa a tempo determinato attestato dal datore di lavoro
  • Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario

Nel periodo compreso tra il 1’ gennaio e il 31 marzo e tra il 1’ novembre e il 31 dicembre di ogni anno l’applicazione dell’imposta per i pernottamenti è esclusa.

Riduzioni

L’imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • Partecipanti a gite scolastiche
  • Gruppi organizzati di almeno 40 persone
  • Componenti di gruppi sportivi di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche

 

Tariffe in vigore

Dal 1° gennaio 2025, (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2025) l’imposta è applicata, per persona e per notte,  in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:

  • Campeggi – € 0,50
  • Alberghi, residence turistico-alberghieri, agriturismi e altre strutture ricettive 1 o 2 stelle – € 1,50
  • Alberghi, residence turistico-alberghieri e altre strutture ricettive a 3, 4 o 5 stelle – € 2,00
  • Locazioni temporanee di abitazione ad uso turistico – € 1,00

l soggetto passivo entro il momento della partenzaL’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva da. Il gestore rilascerà una ricevuta nominativa recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.

In alternativa, l’indicazione della somma dovuta potrà essere riportata nella fattura fiscale rilasciata al cliente con la dicitura “operazione fuori campo IVA”. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta, come previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo.

 

Modalità di pagamento

I gestori devono riversare al Comune di Misiliscemi le somme dovute dai soggetti passivi d’imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il sistema PagoPa.

 

Dichiarazione dell’imposta di soggiorno

Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno in via telematica all’Agenzia Entrate-Riscossione da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

In riferimento alla possibilità che l’imposta di soggiorno sia versata dai soggetti che gestiscono piattaforme online (es. Airbnb), il Comune di Misiliscemi non ha momentaneamente aderito al programma che permette la riscossione automatica dell’imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui sopra. Pertanto, alla data odierna il versamento dell’imposta di soggiorno va assolto esclusivamente dal gestore della struttura ricettiva.