Il diritto di voto

L’articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto.

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»

 

Esercizio del diritto di voto

Per votare è necessario presentarsi al seggio elettorale in cui si è iscritti con la tessera elettorale e la carta di identità o un altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia (patente, passaporto o altro documento).

Il numero del seggio, l’edificio nel quale è installato e il suo indirizzo sono indicati nella tessera elettorale.

Il presidente del seggio, oppure uno degli scrutatori, attesta che l’elettore si è presentato a votare apponendo il timbro di sezione in uno degli spazi predisposti sulla tessera.