IMU Imposta Municipale Propria

L’imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il Regolamento comunale di Misiliscemi per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è stato approvato, con effetto dal 20.04.2021, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 31.05.2021. Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 82 del 27 dicembre 2024 ha approvato le aliquote IMU e detrazioni per l’anno d’imposta 2025 (scarica il Regolamento e le aliquote allegati a fondo pagina).

 

Chi deve pagare l’IMU

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione)
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

  • Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero
  • Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

 

Su cosa si paga l’IMU

Nella formulazione attuale, l’IMU è dovuta per:

  • immobili diversi dall’abitazione principale o assimilata, con l’eccezione di:
    • abitazione principale iscritta in catasto in categoria A/1, A/8, A/9
    • pertinenze dell’abitazione indicata al punto precedente (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli

 

Come si paga

I contribuenti devono versare l’imposta in autoliquidazione provvedendo autonomamente al calcolo del dovuto. Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l’anno stesso.

Ai fini del corretto versamento si precisa che il codice catastale del Comune di Misiliscemi è M432, il quale va inserito correttamente onde evitare erronee attribuzioni del tributo.

Il versamento dell’IMU si effettua mediante modello F24.

I servizi di accertamento e riscossione dell’IMU, della TARI e del CUP sono stati affidati in concessione alla società So.G.E.T. S.p.A. (Determinazione Dirigenziale n. 27 del 23/04/2024). Pertanto, la dichiarazione IMU dovrà essere trasmessa all’indirizzo e-mail sportello.misiliscemi@sogetspa.it o consegnata brevi manu allo sportello attivo presso la sede comunale nei seguenti orari: martedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 – mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Scadenze IMU

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre

È comunque possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

 

Le aliquote IMU 2025 del Comune di Misiliscemi per tipologia di immobile

  • 0,60%: Abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati nelle categorie catastali (le unità possedute da anziani o disabili sono assimilate all’abitazione principale, ai sensi dell’art.1,comma 741, lett.c), n.6) della legge 160 2019):
    • A/1 (Abitazioni di tipo signorile)
    • A/8 (Abitazioni in ville)
    • A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • 0,10%: Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
  • 1,06%: Fabbricati appartenenti al gruppo D (esclusa la categoria catastale D/10)
  • 0,76%: Terreni agricoli
  • 1,06%: Aree fabbricabili
  • 1,06%: Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)
  • Nessuna esenzione prevista

 

Dichiarazione IMU

La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell’anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell’imposta, della sua riduzione o esenzione. Pertanto l’obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.

Termini di presentazione: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

Riferimenti normativi

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

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