L’imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.
Il Regolamento comunale di Misiliscemi per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è stato approvato, con effetto dal 20.04.2021, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 31.05.2021. Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 82 del 27 dicembre 2024 ha approvato le aliquote IMU e detrazioni per l’anno d’imposta 2025 (scarica il Regolamento e le aliquote allegati a fondo pagina).
Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
Nella formulazione attuale, l’IMU è dovuta per:
I contribuenti devono versare l’imposta in autoliquidazione provvedendo autonomamente al calcolo del dovuto. Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l’anno stesso.
Ai fini del corretto versamento si precisa che il codice catastale del Comune di Misiliscemi è M432, il quale va inserito correttamente onde evitare erronee attribuzioni del tributo.
Il versamento dell’IMU si effettua mediante modello F24.
I servizi di accertamento e riscossione dell’IMU, della TARI e del CUP sono stati affidati in concessione alla società So.G.E.T. S.p.A. (Determinazione Dirigenziale n. 27 del 23/04/2024). Pertanto, la dichiarazione IMU dovrà essere trasmessa all’indirizzo e-mail sportello.misiliscemi@sogetspa.it o consegnata brevi manu allo sportello attivo presso la sede comunale nei seguenti orari: martedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 – mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
È comunque possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell’anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell’imposta, della sua riduzione o esenzione. Pertanto l’obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Termini di presentazione: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
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