I rappresentanti di lista sono persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.
Il compito principale del rappresentante di Lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che rappresenta e, durante l’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Chi può designare i rappresentanti di lista:
Ai sensi dell’art. 14 L. 21.03.1990 n. 53 e ss.mm. possono designare i rappresentanti di lista:
Durante le consultazioni, nell’espletamento delle proprie funzioni, è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.
Predisporre gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, utilizzando il modello allegato a fondo pagina, sottoscritto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: notai, giudici di pace, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco…) o firmato digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata
Allegare:
Trasmettere con una delle seguenti modalità: