Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa. Il diritto di optare per il voto in Italia (artt. 1, comma 3, e 4 della Legge n. 459/2001 e art. 4 del D.P.R. n. 104/2003), deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione), preferibilmente utilizzando il modello predisposto dal Ministero.
L’opzione dovrà pervenire, entro il termine sopraindicato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è allegato a fondo pagina e potrà comunque essere reperito presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito del Ministero degli Esteri https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezionipolitiche/referendum-abrogativi-2025/
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